Le tue donazioni liberali alle associazioni onlus e noprofit possono essere dedotte durante la dichiarazione dei redditi (modello 730)!
Ricorda che ogni donazione è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; oppure è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma I lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
La terminologia dell’articolo di legge è un po’ complessa, ma nella pratica funziona così: quando fai le tue donazioni per una associazione onlus, conserva sempre le ricevute dei versamenti (ricevute di bollettini, estratti conto, ecc). Ti saranno utili quando compilerai la tua dichiarazione dei redditi.
Ai sensi dell’art.13 Dgls n.460/97 e successiva legge 80/05 ogni donazione è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; oppure è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma I lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Nel modulo 730, devi segnare nella riga E27 (altri oneri deducibili) il codice “3” (per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute).
Per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge alle persone fisiche, è necessario conservare la relativa attestazione di donazione, ovvero la ricevuta di versamento nel caso di donazione con bollettino postale, l’estratto conto della banca in caso di bonifico e di RID bancario/postale e l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società che la gestisce.
Attenzione: come ci è stato segnalato da Marco, sulla circolare n. 95/e del 12/05/2000 è segnalato che non è possibile detrarre / dedurre i versamenti le cui ricevute riportano nella causale la dicitura “adozione a distanza” (o simili). Sono detraibili / deducibile solo le donazioni libere che come causale hanno (ad esempio) “erogazione liberale”, “donazioni per *nome associazione*”, “donazioni per *nome bambino*” e simili.
Ricorda che per tutte le associazioni onlus e noprofit è anche possibile devolvere anche il tuo 5 per mille nella dichiarazione IRPEF, modelli 730 / CUD.
Continua nella pagina successiva: Adozioni a distanza sicure? Come evitare le truffe
Video sulle detrazioni 730 da Youtube:


Putroppo dissento. Come da circolare n. 95/e del 12/05/2000 le spese sostenute, a favore delle onlus con la causale adozione a distanza, non sono deducibili.
Ciao Marco! Grazie per la segnalazione, ho chiesto ai nostri colleghi che si occupano della gestione delle donazioni e come hai scritto, sulla circolare n. 95/e del 12/05/2000 è segnalato che non è possibile detrarre/dedurre i versamenti le cui ricevute riportano nella causale la dicitura “adozione a distanza” (o simili), mentre sono detraibili/deducibile tutte le donazioni per causale “erogazione liberale”, “donazioni per *nome associazione*” e simili
scusate, ma cercando su internet molte onlus e anche alcuni “esperti” affermano la deducibilità o detraibilità dei versamenti per le adozioni a distanza rifacendosi all’art.14 della legge 80 del 14 maggio 2005. come comportarsi a riguardo per la dichiarazione dei redditi?
vi posto alcuni link:
http://www.fiscoetasse.com/forum/dillo-fisco-e-tasse/33171-adozioni-distanza-deducibili-o-detraibili.html?langid=1
http://www.vip-missione.org/sostegno/adozione_a_distanza/adozioni_come.htm
http://www.impresalavoro.eu/consulenza/fisco/detrazione-erogazioni-liberali.html
http://it.economia.fisco.narkive.com/6iS73KmL/adozioni-a-distanza-non-scaricabili?
forse la legge 80/05 modifica la circolare n. 95/e del 12/05/2000 ?
grazie .
sicuro che questo argomento interessa molte persone, aggiungo altri tre link dove si afferma che: Sono detraibili, altresì, le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n.55, risposta 1.6.2).
scusate l’insistenza e ringrazio anticipatamente.
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Fisco/Dossier-Fisco/2009/Oneri_detraibili/Onlus_altre_spese.pdf
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/042009/20090406/PRASSI/Cir_Agenzia_Entrate_n55E_14_06_01.pdf
http://www.tutelafiscale.it/tfdc/docs/2011/Guida_visto_conformita_2011.pdf
Grazie per gli aggiornamenti Bali! I link che ci hai postato sono sicuramente utili