Lascito testamentaro

Adozione a distanza

Hai mai pensato di poter fare del bene anche quando non ci sarai più? Paradossale, vero, ma proprio questa è l’opportunità offerta dal lascito testamentario, sopratutto in assenza di figli.

Che cos’è il lascito testamentario?

Il lascito testamentario è una donazione spontanea dei propri beni fatta da parte di un privato a favore di un ente di ricerca, di assistenza, di pubblica utilità o di una organizzazione onlus o noprofit della quale il donatore condivida la causa, gli intenti e le attività. Il lascito, ovvero la donazione, come dice la parola stessa, è effettuato tramite testamento dunque l’ente beneficiario potrà beneficiare della donazione soltanto alla morte del donatore.

Lascito testamentario a favore di una associazione onlus

Perché disporre un testamento a favore di una onlus o un ente?

Il lascito testamentario è prima di tutto un gesto di solidarietà nei confronti delle generazioni future e in particolare nei confronti di chi vive e vivrà difficoltà difficilmente superabili senza il sostegno di una associazione onlus e nonprofit. I veri beneficiari del lascito testamentario infatti non sono gli enti in quanto tali, ma tutte le persone (bambini e adulti) che queste aiutano e sostengono con i loro progetti.

Il testamento è una dichiarazione di libertà, consapevolezza e responsabilità civile con la quale si sceglie di destinare parte o tutti i propri averi a buone cause: la ricerca sul cancro, l’accoglienza dei bambini, la costruzione di pozzi nel deserto e simili.

Il lascito testamentario è quindi una speranza per il futuro!

Come funziona il testamento?

Se il donatore ha degli eredi diretti (i “legittimari” sono i figli, i genitori e il coniuge), legalmente sono queste le persone che per prime dovranno beneficiare dell’eredità, che in alcuni casi può comunque essere spartita anche con associazioni ed enti. Qualora non si abbiano eredi e non sia deciso il proprio testamento, i possessi del defunto, per legge, andranno automaticamente nelle casse dello Stato. Il lascito testamentario per una onlus rappresenta una alternativa solidale a questo emendamento legale.

Testamento in assenza di figli

Esistono diversi tipi di testamento:

  • Testamento olografo. Per redigere un testamento olografo è necessario scrivere il documento interamente a mano su carta semplice in duplice copia. Per evitare furti o smarrimenti e affinché abbia valore legale esso deve poi essere depositato presso un notaio. Il testamento olografo è il modo più semplice per effettuare un lascito testamentarioa favore di una onlus o di un ente no profit a patto di indicarne esattamente la denominazione.
  • Testamento pubblico. Per redigere un testamento pubblico è necessaria la presenza di due testimoni. Il testatore esprime verbalmente le proprie volontà di fronte ai due testimoni e al notaio, il quale provvederà alla trascrizione delle stesse, conservandone copia negli atti fino al momento del decesso.
  • Testamento segreto. È il testamento del quale sia il notaio sia i testimoni ignorano il contenuto, dunque le volontà del testatore. Il testamento segretopuò essere scritto a mano o con altri supporti, direttamente dal testatore o da parte di terzi. Affinché sia valido deve essere firmato in ogni suo foglio e depositato dal notaio in presenza di testimoni, anche direttamente in busta chiusa o sigillata in presenza d’essi.
  • Testamenti speciali. Se il testatore si trova a vivere in condizioni particolari che gli impediscano di adempire a tutte le formalità necessarie per redigere un testamento olografo, pubblico o segreto, si può ricorrere al testamento speciale in particolare in casi di: malattia, calamità, infortuni, testamento redatto a bordo nave, su aeromobile o nel caso dei militari e delle forze dell’ordine in servizio.

Il testamento può essere sostituito da altro testamento, altra tipologia testamentaria e/o altre volontà in qualsiasi momento. Il testamento valido è sempre quello corrispondente all’ultima data e può essere sempre revocato dalla persona che lo ha fatto.

Eredità e bambini

Il lascito testamentario non costituisce una specifica tipologia testamentaria ma si tratta semplicemente di una modalità del lascito stesso, meglio definita “legato“. Esso consiste nello specificare nel testamento la volontà di destinare denaro o beni a un ente solidale o di ricerca, fornendo il nome esatto del beneficiario pena la nullità del lascito. Bisogna dichiarare esplicitamente cosa si vuole donare alla associazione onlus e cosa invece agli altri eredi, se presenti. Il lascito è esente dall’imposta sulle successioni se disposto a beneficio di una organizzazione di pubblica utilità.

Che cosa si può donare?

Il testamento consente di effettuare donazioni a favore di onlus e associazioni no profit sia intermini di denaro, da piccole a grandi cifre, sia intermini materiali. In particolare anche i beni immobili (appezzamenti di terreno, case, arredamento ecc…) e oggetti di valore. Un lascito testamentario può consistere anche in una polizza assicurativa sulla vita. Il costo di una assicurazione sulla vita è solitamente irrisorio e dilazionato nel tempo. Nel corso degli anni però è possibile accumulare somme di denaro abbastanza importanti. Poiché un’assicurazione sulla vita non fa parte del patrimonio ereditario è possibile devolvere a un ente benefico l’intera somma anche qualora vi siano degli eredi legittimi.

Lascito testamentario per associazione

Chi aiuterà il lascito per una associazione onlus?

Il lascito testamentario può essere devoluto a favore di associazioni onlus e no profit impegnate nel sociale. Pensiamo a organizzazioni impegnate nel campo dell’adozione a distanza, di cui parliamo su questo sito. Il lascito testamentario, come è già accaduto in passato, ha consentito di realizzare strutture e di portare avanti progetti di accoglienza per i bambini delle aree più povere di Africa, Europa dell’Est, Asia e America Latina.

Altro caso è quello degli enti di ricerca medica e scientifica, impegnate sul fronte della lotta contro il cancro e altre malattie non ancora note o debellate. Il lascito testamentario in questi casi è destinato al finanziamento di borse di ricerca o all’acquisto di attrezzature di laboratorio.

Un’altra possibilità è rappresentata dal lascito testamentario a favore di associazioni caritatevoli, nel caso delle quali come per gli enti e le organizzazioni che si occupano di adozione a distanza, il beneficio è devoluto a favore della gestione di progetti, della costruzione di strutture o dell’acquisto di materie prime.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Ti ricordiamo che il presente articolo ha solo valore informativo. Per gli aspetti legali e giuridici è bene rivolgersi a tuo notaio, avvocato o al responsabile dell’associazione da te scelta per il tuo lascito.

Adozione a distanza

Adozione a distanza

Articolo scritto da il .